Startup e PMI innovative
Una startup innovativa è una società di capitali di diritto italiano, che può essere anche costituita in forma cooperativa, oppure una società europea ma residente fiscalmente in Italia, che abbia come oggetto la produzione, lo sviluppo, la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia.
La startup innovativa è dunque un nuovo tipo di impresa che ha come scopo quello di favorire la crescita giovanile e promuovere l’occupazione, s’incastra perfettamente nei termini dello sviluppo di una nuova imprenditoria giovanile votata all’innovazione, con l’ulteriore finalità di attirare nel nostro Paese capitali esteri, ma anche talenti e imprese nate nel segno dell’innovazione.
Le start up innovative, come si legge nell’art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012, sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. E presentano caratteristiche specifiche che riguardano diversi aspetti: dal periodo di attività alla distribuzione degli utili.
La disciplina delle Start-Up Innovative (ex D.L. n. 179/2012 convertito con modificazione dalla L. n. 221/2012) ha subito dalla sua nascita diverse modifiche, ma soprattutto integrazioni e miglioramenti.
Era consentito per gli anni 2013, 2014 e 2015:
- Alle persone fisiche, di detrarre dall’imposta lorda sul reddito un importo pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di € 500.000 per ciascun periodo d’imposta, sempre che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni;
- Alle persone giuridiche diverse dalle start-up innovative, di dedurre dall’imposta sul reddito delle società un importo pari al 20%della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta, sempre che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni.
Le percentuali delle detrazioni e delle deduzioni indicate sopra sono aumentate per le start-up “a vocazione sociale” e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: si passa dal 19% al 25% per la detrazione e dal 20% al 27% per la deduzione.
Nel comunicato stampa datato 2 ottobre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono divenute permanenti le detrazioni (per le persone fisiche) e le deduzioni (per le persone giuridiche) d’imposta e con percentuali ed entro limiti più elevati rispetto a quelli attualmente in vigore.
Novità:
- Persone fisiche: è prevista una detrazione dall’Irpef lorda pari al 30% della somma investita in Start-Up Innovative fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui;
- Persone giuridiche: è prevista una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’investimento effettuato in Start-Up Innovative fino ad un massimo investito annuo di 1,80 milioni di euro.
Nella tabella che segue si evidenziano le differenze tra la precedente normativa e quella descritta in vigore dall’anno 2017, i cui benefici potranno essere riscontrati, a partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2018:
Da tenere presente che l’eventuale eccedenza di detrazione, nel caso di incapienza, può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei successivi anni d’imposta ma non oltre il terzo. La Legge di Bilancio prevede maggiori vantaggi per chi investe nel 2019. Un incremento delle aliquote anche per le acquisizioni. Le buone notizie che riguardano chi decide di entrare nel capitale di start up innovative, introdotte dalla Manovra, sono due:
- Aumenta dal 30% al 40% la misura dell’agevolazione per la detrazione dall’imposta, che è riconosciuta ai soggetti Irpef, e per la deduzione dal reddito, che è riconosciuta ai soggetti Ires, che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative;
- Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, che acquisiscono l’intero capitale sociale di start-up innovative l’agevolazione passa dal 30% al 50%.
Per poter beneficiare di uno sconto sulle imposte dovute, resta l’obbligo per persone fisiche e imprese di mantenere l’investimento per un periodo minimo di tre anni. L’incremento delle agevolazioni fiscali, previsto dalla Legge di Bilancio, si applica soltanto al 2019 e perché le aliquote siano effettive si attende l’approvazione della Commissione Europea. I benefici fiscali si possono applicare ai casi che seguono:
- Conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
- Conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- Investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative.
Per chi investe nelle start up innovative nel 2019 crescono le aliquote degli sconti fiscali, ma permangono gli stessi obblighi. La legge che regola le agevolazioni, infatti, prevede che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti situazioni:
- La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati;
- La riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative o delle società che investono.
- Il recesso o l’esclusione degli investitori;
- La perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.
Ma ci sono casi specifici in cui la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start up innovativa non rappresenta un motivo di decadenza:
- La scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25;
- Il superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro;
- La quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
La qualifica di start up innovativa è riconosciuta ad una società di capitali, anche cooperativa, costituita da meno di cinque anni.
In alternativa, oppure superato questo periodo, per avere ancora dei vantaggi fiscali e non, esiste un’altra forma giuridica che presenta numerosi punti di contatto con le start up innovative, ma anche differenze sostanziali, la PMI innovativa.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative.
Le PMI innovative
Lo status di PMI innovative può essere assunto dalle imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. In particolare, possono rientrare nella categoria delle PMI innovative le piccole e medie imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa. Vantaggi delle PMI innovative:
- Esonero dall’imposta di bollo per le iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio;
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le più significative sono per le PMI innovative costituite in forma di SRL, alle quali si consente di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (per esempio quote che non attribuiscono diritti di voto, o ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale;
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori a un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
- Remunerazione con strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di “work for equity”, per cui accettano come pagamento per le proprie prestazioni alcune quote della società. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore: non rientrano nel reddito imponibile, e sono soggetti solo alla tassazione sul capital gain (guadagno in conto capitale, dato dalla differenza tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita specifico di titoli di Borsa);
- Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano da meno di 7 anni, dalla prima vendita commerciale, provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% fino a un massimo investito di 500 mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% fino a un massimo investito di 1,8 milioni);
- Ricorso all’equity crowdfunding: anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati; questo strumento è stato ora esteso a tutte le PMI.
- Intervento semplificato,gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario tramite la concessione di una garanzia sui prestiti; tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa (massimo 2,5 milioni di euro), ed è concessa in base a criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
Se siete interessati ad aprire, organizzare e sviluppare una start up o una pmi innovativa e volete avere maggiori informazioni a riguardo, visionate il seguente URL: www.demixinnolab.com.