DOGANA: NOMENCLATURE E CLASSIFICAZIONI TARIFFARIE

INDICE

NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO 

La classificazione tariffaria e l’uniforme applicazione delle nomenclature doganali hanno una funzione essenziale nel commercio internazionale. Il sistema di classificazione tariffaria dell’Unione europea identifica le merci sulla base di un codice numerico basato sul Sistema armonizzato.  

La Convenzione relativa al Sistema armonizzato, infatti, è stata approvata dalla Comunità economica europea che ne è diventata parte contrente con l’obiettivo di applicarla a partire dal 1 gennaio 1988. La Convenzione del Sistema armonizzato definisce come:  

  1. sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, capitoli e sottovoci, nonché le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato (RGI);
  2. nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all’importazione;  
  3. nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla parte contraente per la raccolta di dati che servono all’elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d’esportazione;  
  4. nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche e che è giuridicamente prescritta dalla parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all’importazione.  

La nomenclatura del Sistema armonizzato allegata alla Convenzione ne costituisce parte integrante e ogni riferimento alla Convenzione si applica anche alla nomenclatura. Tale nomenclatura adotta un codice di sei cifre per la classificazione delle merci. 

Detto codice è poi ripreso dalle prime sei cifre della nomenclatura combinata dell’Unione europea e, a sua volta, dalla TARIC. In quanto parte contraente della Convenzione del Sistema armonizzato, infatti, l’Unione europea si è impegnata a conformare le proprie nomenclature tariffarie e statistiche al Sistema armonizzato. 

LA NOMENCLATURA COMBINATA 

L’Unione europea ha giudicato la previsione di una tariffa doganale comune e l’utilizzo di una nomenclatura combinata basata sul Sistema armonizzato un sistema ottimale anche per la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero.  

La nomenclatura combinata dall’Unione europea è contenuta nell’allegato I al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 nel quale sono fissati anche altri elementi quali le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, nonché le unità supplementari statistiche. La nomenclatura combinata, infatti, è composta di tre parti:  

  • la prima è dedicata alle disposizioni preliminari;  
  • la seconda alle tabelle dei dazi; 
  • la terza agli allegati tariffari.  

Le merci dichiarate in dogana nell’Unione europea devono, quindi, essere classificate conformemente alla nomenclatura combinata nell’appropriata voce o sottovoce doganale e tale classificazione consente poi di determinare gli aspetti tariffari e come i beni devono essere trattati a fini statistici, anche negli scambi intracomunitari.  

La nomenclatura combinata riprende la nomenclatura del sistema armonizzato e introduce ulteriori suddivisioni a livello dell’Unione europea (denominate “sottovoci NC”). Ciascuna sottovoce NC è composta da un codice numerico di otto cifre in cui le prime sei corrispondono ai codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato e la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci NC.  

Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non necessitano di ulteriori suddivisioni a livello dell’Unione europea, la settima e l’ottava cifra sono «00». Le relazioni tra il sistema armonizzato e la nomenclatura combinata emergono anche nel caso in cui sorgano questioni interpretative. Tali questioni, infatti, devono essere definite considerando che essa è stata redatta sulla base del sistema armonizzato e, di conseguenza, occorre fare riferimento ai testi in lingua francese ed inglese dato che sono gli unici che fanno fede. Ciò specificamente quando l’aspetto interpretativo riguardi l’esistenza dei presupposti per classificare determinate merci dalle voci o sottovoci SA. 

TARIFFA INTEGRATA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (TARIC) 

La Commissione europea ha istituito la tariffa integrata delle Comunità europee (Tarif Intégré de la Communauté – TARIC) sulla base della nomenclatura combinata.  

La TARIC risponde contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci. 

 L’adozione della TARIC, infatti, è stata motivata dall’esigenza di permettere che agli Stati membri dell’Unione europea di creare suddivisioni statistiche nazionali e consentire la creazione di suddivisioni comunitarie complementari per l’applicazione di misure comunitarie specifiche che non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata. La TARIC comprende (i) le misure previste dal Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, (ii) ogni altra informazione richiesta per l’applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali (quattro eventuali cifre supplementari), (iii) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione, nonché (iv) le suddivisioni comunitarie complementari (cioè le “sottovoci TARIC”) necessarie per l’attuazione di misure comunitarie specifiche e per l’applicazione e (v) le misure comunitarie specifiche come sospensioni tariffarie, contingenti e massimali tariffari, preferenze tariffarie, sistema delle preferenze tariffarie applicabile ai Paesi in via di sviluppo, dazi antidumping e dazi compensatori e restituzioni all’esportazione, nonché proibizioni, restrizioni, sorveglianza all’importazione o all’esportazione.  

La sistematizzazione di tali elementi garantisce l’applicazione delle misure adottata dall’Unione europea in modo uniforme negli Stati membri e offre a tutti gli operatori economici una visione chiara delle misure applicabili quando si movimentano le merci attraverso i confini.  

La complessità delle attività necessarie per classificare le merci nell’ambito della nomenclatura combinata e della TARIC può determinare l’esigenza di effettuare analisi di laboratorio. Di conseguenza, al fine di garantire l’applicazione uniforme della TARIC e più in generale della tariffa doganale comune, la Commissione europea adotta anche le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri.  

Le sottovoci TARIC sono identificate con la nona e la decima cifra del codice e, unitamente alle prime sei cifre corrispondenti alle voci e sottovoci del sistema armonizzato e alle due ulteriori cifre dalle nomenclatura combinata (settima e ottava), formano i numeri di codice TARIC. Analogamente a quanto avviene nel caso della nomenclatura combinata, in assenza di necessità di ulteriori suddivisioni, la decima e undicesima cifra saranno “00”. Ciò significa che, se a livello dell’Unione europea non è necessario introdurre ulteriori dettagli rispetto al Sistema armonizzato, le ultime quattro cifre del codice (settima, ottava, nona e decima cifra) saranno “0”. La TARIC si traduce in un sistema organizzato – anche caratterizzato da un database multilingue messo a disposizione degli operatori economici – nel quale sono raggruppate le misure tariffarie, commerciali e agricole dell’Unione europea. 

L’inserimento del codice TARCI di una determinata merce in tale database con l’indicazione del Paese di origine o destinazione delle merci consente di visualizzare le misure applicabili agli specifici beni e, in particolare, il seguente risultato nel caso in cui 17 si intenda importare nell’Unione europea del tessuto di cotone di origine cinese classificato alla sottovoce NC 5208 5910 19 

La TARIC può anche prevedere un codice addizionale quattro cifre per l’applicazione delle specifiche norme dell’Unione europea che non possono o non hanno potuto essere codificate o che sono state codificate soltanto parzialmente con la nona e decima cifra. Tale codice addizionale serve essenzialmente per codificare specifiche merci come quelle soggette a dazi antidumping e dazi compensatori oppure elementi agricoli, talune 18 sostanze farmaceutiche, prodotti oggetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES, Washington, 1973). 

I codici TARIC a 10 caratteri ed eventualmente, i codici addizionali, si applicano a qualsiasi importazione da paesi terzi e, durante il periodo di transizione, anche ai nuovi stati membri dell’Unione europea. Qualora necessario, i codici della nomenclatura combinata e TARIC ed eventualmente, i codici addizionali si applicano anche alle esportazioni ed al commercio fra Stati membri. 19 Ne consegue che il codice TARIC a dieci cifre insieme agli eventuali codici addizionali può assumere la seguente struttura: 

TARIFFA DOGANALE COMUNE 

La tariffa doganale comune prevista dall’Unione europea nei rapporti con i Paesi terzi è costituita dalla nomenclatura combinata (congiuntamente al sistema armonizzato sul quale è fondata) e dalla TARIC. Più in particolare, la tariffa doganale comune è costituita dalla nomenclatura combinata e dai dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata, nonché da talune misure tariffarie preferenziali, nonché dal trattamento favorevole previsto per determinate merci e dalle altre misure tariffarie contenute nella TARIC o in altre disposizioni comunitarie.  

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio riprende la nomenclatura combinata, ma fissa anche le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti a fini tariffari e statistici. I dazi della tariffa doganale comune, in particolare, sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione europea. Un funzionamento efficiente della tariffa doganale comune (nomenclatura combinata e TARIC) presuppone un costante aggiornamento.  

A tal fine, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’ultima modifica è avvenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020. 

TARIFFA DOGANALE D’USO INTEGRATA NAZIONALE 

La tariffa doganale d’uso integrata nazionale è uno strumento d’informazione per gli operatori e le Autorità pubbliche interessati agli scambi commerciali internazionali. Essa contiene la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle misure fiscali nazionali, cui sono assoggettate le merci che attraversano i confini dell’Unione europea e nazionali. I dati unionali presenti nella banca dati nazionale sono trasmessi tramite i servizi delle Istituzioni comunitarie; mentre, i dati nazionali vengono aggiornati attraverso apposite funzioni utilizzate dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

La tariffa doganale d’uso integrata, in quanto strumento d’informazione, non ha però valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento alle fonti normative (come i regolamenti dell’Unione europea e la legislazione italiana per quanto riguarda i dati nazionali). Ciò anche considerando che i dati visualizzabili sono soggetti a modifiche e non impegnano in alcun modo le Autorità pubbliche italiane. 

GLI ELEMENTI RILEVANTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI 

La classificazione delle merci nell’Unione europea si sostanzia nella determinazione della voce e sottovoce cui deve essere ricondotta una merce in base alla nomenclatura combinata e/o della TARIC anche ai fini dell’applicazione delle misure non tariffarie. La determinazione della voce o delle ulteriori suddivisioni può rivelarsi estremamente complessa. Tale complessità è spesso ricollegata al fatto che i flussi commerciali si caratterizzano per un numero elevatissimo e diversificato di merci e ciascuna merce deve essere ricondotta alle categorizzazioni previste dal sistema armonizzato, nomenclatura combinata e la TARIC, ma è ulteriormente acuita dai processi di sviluppo ed evoluzione tecnologica che portano alla creazione di nuovi prodotti. 

Ciò, infatti, rende impossibile contemplare ogni possibile contingenza presente o futura e risolvere in anticipo ogni dubbio in merito alla classificazione tariffaria delle singole merci. Ne deriva che il procedimento di classificazione deve essere condotto sulla base del testo delle voci e sottovoci per ogni singolo bene, nonché delle sezioni, capitoli e delle eventuali note, anche seguendo le regole generali di interpretazione (RGI).  

Tale procedimento deve essere condotto principalmente sulla base delle caratteristiche e proprietà obiettive della merce, il livello di lavorazione e la loro funzione. Tuttavia, il criterio rilevante deve essere determinato caso per caso. Ne deriva che non è possibile definire preventivamente una regola generale o un ordine di precedenza nell’applicazione degli elementi da considerare per classificare una merce. Tuttavia, le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato e le regole di interpretazione della nomenclatura combinata riproposte in modo identico codificano una serie di principi interpretativi e tendono a garantire l’interpretazione uniforme delle regole di classificazione anche all’interno dell’Unione europea.  

Tali regole sono sei e devono essere applicate in ordine rigidamente gerarchico. La loro applicazione insieme al testo delle voci e le note alle sezioni e ai capitoli consente di determinare la classificazione tariffaria in modo univoco anche se il procedimento può rimanere estremamente complesso. Qualora residuassero dubbi interpretativi, è previsto un ulteriore strumento: le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Esse sono decisioni amministrative di rilievo unionale sull’applicazione della normativa doganale e consentono agli operatori economici di chiedere alle Autorità doganali degli Stati membri di attribuire a una merce il relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o TARIC in modo tale da definire con certezza la sua classificazione tariffaria. 

REGOLE GENERALI DI INTERPRETAZIONE (RGI) 

RGI 1 – CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TESTO DELLE VOCI E DELLE NOTE  

La prima regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI 1) ai fini della classificazione delle merci prevede quanto segue: “I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note”.  

L’esigenza di considerare i “titoli” delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli come puramente indicativi deriva dal fatto che le merci oggetto di commercio internazionale sono innumerevoli e, nella maggior parte dei casi, è materialmente impossibile indicarle in modo specifico e integrale nelle sezioni, capitoli e sottocapitoli dei diversi titoli proprio per il loro numero rilevante e le differenze esistenti. Ciò spiega la ragione per cui i titoli delle sezioni, capitoli e sottocapitoli sono per quanto possibile concisi e identificano solamente il genere delle merci comprese.  

Il loro obiettivo è facilitare la consultazione e, di conseguenza, non sono vincolanti. Ne deriva che il loro testo non consente di trarre conseguenze giuridiche ai fini della classificazione. Per tale ragione, la classificazione deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e sottovoci, nonché delle note premesse alle sezioni e ai capitoli. 

RGI 2 

La seconda regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata prevede testualmente quanto segue:  

“2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.  

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3”. 

RGI 2 A) – OGGETTO INCOMPLETO O SMONTATO 

Sotto il profilo pratico, si considera oggetto presentato smontato o non montato, quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere connessi sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi o simili sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. Ne deriva che non è necessario prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio, ma occorre che i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione volta a rifinire la fabbricazione. 

RGI 2 B) – MATERIE MISCELATE O ASSOCIATE

La RGI 2 b) estende la portata delle voci affermando che qualsiasi menzione di una materia si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Il materiale costitutivo dell’articolo diviene, quindi, un elemento di oggettiva rilevanza per la classificazione. Lo scopo della RGI 2 b) è essenzialmente quello di estendere la portata delle voci che comprendono merci fatte di una determinata materia in modo da includere anche i casi in cui tale materia sia miscelata oppure associata a altre materie così come di estendere la portata delle voci che indicano dei lavori in una materia determinata in modo da permettere l’inclusione di merci fatte solo parzialmente della materia stessa. Resta però inteso che la regola RGI 2 b) non può allargare la portata delle voci cui si riferisce sino a potervi includere oggetti che non rispondono più ai termini del testo delle voci o sottovoci. Ciò può verificarsi quando l’aggiunta di altre materie o sostanze priva il prodotto del carattere di una merce classificata in una specifica voce. 

RGI 3 

La terza regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata prevede quanto segue: “Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:  

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;  

b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;  

c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione”. 

Ne deriva che la RGI 3 trova applicazione nei casi in cui le merci sembrano potersi classificare a prima vista in diverse voci. Infatti, la merce che appare classificabile sotto due o più voci in base al disposto della RGI 2 b) o per qualsiasi altra ragione deve essere classificata secondo la RGI 3. Ciò salvo che una voce si riferisca specificamente a una merce composta da più di un materiale o di una sostanza. 

RGI 3 A) – VOCE PIÙ SPECIFICA 

Il metodo di classificazione previsto dalla RGI 3 a) prevede che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Ciò significa che qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte deve essere classificata nella voce che ha la descrizione più specifica. Tanto è vero che, se per una merce astrattamente classificabile sotto due distinte voci relative a materie diverse, si adottasse ai fini della classificazione la voce che meglio descrive la forma del prodotto, il risultato dipenderebbe da circostanze fortuite, estranee agli scopi doganali. Pertanto, ai fini della classificazione, assume particolare rilevanza la composizione del prodotto. Ne consegue che non è possibile definire un principio di carattere generale applicabile in tutte le fattispecie. Infatti, la specificità di una voce rispetto a un’altra deve essere determinata caso per caso tenendo conto di una pluralità di elementi fattuali inclusa la struttura della nomenclatura combinata. Tuttavia, è possibile formulare il seguente principio guida di ordine generale. Una voce che designa nominatamente un oggetto particolare deve considerarsi più specifica rispetto a una voce che comprende una famiglia di oggetti e analogamente bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e completa. 

RGI 3 B) – MATERIA CHE CONFERISCE IL CARATTERE ESSENZIALE 

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto sono classificati secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Ciò sempre che sia possibile determinare il carattere essenziale. Tale determinazione deve avvenire domandandosi se il prodotto, privato di uno dei suoi componenti, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. A seconda del tipo di prodotto, il fattore che determina il carattere essenziale può essere rappresentato da elementi come la natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto, il volume, la quantità, il peso o il valore, nonché l’importanza di una delle materie costitutive o lo scopo dell’utilizzo.  

RGI 3 C) – VOCE POSTA PER ULTIMA IN ORDINE DI NUMERAZIONE 

Se l’applicabilità del criterio nella voce doganale che ha la descrizione più specifica della RGI 3 a) è escluso in quanto le voci doganali fanno parte di capitoli diversi e il criterio della RGI 3(b) non si applica in quanto le merci non presentano alcuna funzione che consenta di determinare il loro carattere essenziale, occorre seguire la RGI 3 c) e classificare la merce nella voce che, in ordine di numerazione, occupa l’ultimo posto tra quelle che possono validamente venire prese in considerazione. 

RGI 4 – MERCI CON MAGGIORE ANALOGIA 

La RGI 4 prevede specificamente che: “Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia”. Tale regola è utilizzata quando le merci non possono essere classificate sulla base delle RGI da 1 a 3 e, di conseguenza, devono essere classificate nella voce concernente merci ma che presentano maggiore analogia con quelle che devono essere classificate. A tal fine, quindi, è innanzi tutto necessario confrontare le merci oggetto di classificazione con altre simili, in modo da determinare quali siano le merci che con esse presentano la maggior analogia. L’analogia può naturalmente essere determinata in base a numerosi elementi come la denominazione, il carattere e l’utilizzazione. L’impiego della RGI 4 presuppone, quindi, la dimostrazione delle ragioni per le quali il prodotto scelto presenta “maggiore analogia” con quello che deve essere classificato. Tali presupposti applicativi determinano uno scarso utilizzo della RGI 4. Tuttavia, la regola può assumere rilevanza per classificare prodotti nuovi sul mercato mondiale. 

RGI 5 

La RGI 5 disciplina la classificazione degli astucci, gli scrigni e i contenitori simili, nonché degli imballaggi e prevede quanto segue: “5 . Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :  

a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale. 

b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte”.  

Ai sensi della RGI 5, quando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono sono (i) soggetti allo stesso dazio doganale della merce (quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem) o compresi nel peso imponibile della merce e (ii) ammessi in esenzione da dazio doganale, quando la merce è esente oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore, nonché quando il peso degli imballaggi non è tale da comprendere nel peso imponibile della merce. Quando i contenitori o gli imballaggi contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore è ripartito tra le diverse merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, con l’obiettivo di determinare il peso o valore imponibile. 

RGI 5 A) – ASTUCCI, SCRIGNI E CONTENITORI SIMILI 

La RGI 5 a) disciplina la classificazione degli astucci, gli scrigni e i contenitori simili appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati. La regola è esclusivamente applicata ai contenitori che sono, al tempo stesso (i) specialmente sistemati per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, cioè disposti in maniera tale che l’oggetto contenuto trovi esattamente il suo posto, certi contenenti possono inoltre avere la forma dell’articolo da contenere e (ii) sono suscettibili d’un uso prolungato (vale a dire che sono concepiti, specialmente sul piano della resistenza e della rifinitura, per avere una lunga durata e servono principalmente per proteggere l’oggetto contenuto quando non viene utilizzato oppure durante il trasporto), (iii) sono presentati assieme agli oggetti a cui si riferiscono anche se imballati separatamente per ragioni di trasporto, (iv) vengono normalmente venduti con i rispettivi oggetti e (v) non conferiscono all’insieme il carattere essenziale. 

RGI 5 B) – IMBALLAGGI 

La RGI 5 b) regola la classificazione degli imballaggi che sono normalmente utilizzati per uno specifico genere di merci. Il concetto di “imballaggi” ha una portata ampia e comprende tutti i recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Inoltre, la nozione di “imballaggi” comprende i contenitori che si prestano non solo al trasporto delle merci, ma anche alla loro conservazione e distribuzione. Di conseguenza, possono ritenersi compresi nel concetto di imballaggi anche elementi quali i barili, le bottiglie e i cestelli da birra. Peraltro, la circostanza secondo cui imballaggi siano “a perdere” oppure destinati ad essere restituiti al venditore per essere riutilizzati non influisce sulla loro qualità di imballaggi. D’altra parte, è espressamente previsto che gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie devono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte. Per effetto della RGI 5 (b), gli imballaggi devono essere classificati in generale nella stessa voce o sottovoce dei beni che contengono. Tuttavia, l’applicazione tale regola non si applica obbligatoriamente. Infatti, quando gli imballaggi sono suscettibili di un’utilizzazione ripetuta possono essere classificati separatamente (ad esempio, nel caso di certe tipologie di fusti metallici o recipienti di ferro oppure di acciaio per i gas compressi o liquefatti). 

RGI 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLE SOTTOVOCI 

La RGI 6 dispone quanto segue: “6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, «mutatis mutandis», dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili”. 

Tale regola riguarda la classificazione delle merci nelle sottovoci sulla base della loro descrizione e delle relative note, nonché l’applicazione delle regole generali di interpretazione impiegate per la classificazione nelle voci (prime 4 cifre). Ciò significa che le RGI da 1 a 5 devono essere impiegate anche per determinare anche la classificazione delle merci a livello di sottovoci all’interno di una stessa voce. La GIR 6 presuppone che la classificazione avvenga comparando solo le sottovoci dello stesso livello, senza che le descrizioni possano avere effetti su livelli differenti. Ne consegue che nell’ambito di una stessa voce (quattro cifre), possono essere prese in considerazione due sottovoci o più. In tal caso, la specialità di ciascuna di queste sottovoci deve essere valutata in funzione esclusivamente della propria portata e quando la scelta di una sottovoce specifica (quinta cifra) è stata fatta e la stessa sottovoce è ulteriormente suddivisa, solamente allora, può essere preso in considerazione il testo della suddivisione ulteriore (sesta cifra) per determinare quali delle sottovoci deve ritenersi applicabile. Ne deriva che la portata di una sottovoce a livello di sesta cifra non può essere estesa al di là della sfera dalla sottovoce di riferimento a cinque cifre cui essa appartiene. Analogamente nessuna sottovoce a cinque cifre deve essere interpretata in modo tale da estendersi oltre la sfera di competenze della voce (quattro cifre) alla quale essa appartiene. Le medesime modalità e gli stessi principi devono essere seguiti per la classificazione delle merci nelle ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata (settimana e ottava cifre) e della TARCI (nona e decima cifra). 

IL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI 

Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria di una della merce. La decisione ITV garantisce, infatti, al suo titolare la classificazione della merce in una voce tariffaria precisa, circostanza che consente anche di conoscere, in modo anticipato, l’importo dei dazi dovuti al momento di svolgere le formalità doganali. Tale sistema rende, peraltro, più agevole il funzionamento dei servizi doganali, in quanto la classificazione tariffaria delle merci oggetto di ITV è stabilita per tutte le future dichiarazioni doganali relative a tali merci durante il suo periodo di validità. Le autorità doganali forniscono informazioni sull’applicazione della normativa doganale, compresa la classificazione delle merci. Tuttavia, tali informazioni sono giuridicamente vincolanti soltanto se fornite nel quadro delle ITV e tale vincolo riguarda tutti gli elementi della decisione ITV sia per le Autorità doganali sia per i destinatari delle decisioni. Un operatore economico che desideri ottenere una ITV deve presentare alle Autorità doganali competenti una apposita richiesta con la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, nonché tutte le informazioni rilevanti per poter procedere alla classificazione della merce. L’autorità doganale competente deve essere determinata con riferimento allo Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all’autorità doganale dello Stato membro in cui la decisione ITV sarà utilizzata. Ciò consente alle società multinazionali di centralizzare le operazioni di importazione ed esportazione in un unico luogo che può essere situato in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Nel caso in cui una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata all’Autorità doganale competente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, tale Autorità informa l’Autorità doganale dello Stato membro di stabilimento del richiedente entro sette giorni dall’accettazione della domanda. L’Autorità doganale che viene informata della presentazione della richiesta trasmette eventuali informazioni rilevanti all’autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro trenta giorni dalla data di notifica. 

Una domanda di decisione ITV può essere presentata anche da operatori economici stabiliti al di fuori del territorio dell’UE, purché essi siano registrati presso le autorità doganali dell’Unione europea.  

In termini pratici, tali soggetti devono registrarsi presso le Autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione. In presenza di tali circostanze, le domande ITV vengono generalmente presentate all’Autorità doganale che ha assegnato il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) al richiedente stabilito al di fuori del territorio dell’UE anche se non è necessario che tale codice e la decisione ITV vengano rilasciate dall’Autorità doganale dello stesso Stato membro.  

Una domanda di ITV può essere presentata soltanto in relazione ad un uso della decisione ITV che si intende effettuare o a un regime doganale al quale si intende vincolare una merce. Ne deriva che la merce deve essere specificamente individuata e riconducibile a una singola tipologia. In presenza di prodotti di diversi tipi, quindi, deve essere presentata una domanda di ITV distinta per ciascun tipo di merce.  

Ciò anche se è possibile presentare domande di decisione ITV per merci con caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale. In tal caso, le merci con caratteristiche simili possono essere accettate come un unico prodotto (ad esempio, vasi di terracotta di diverse dimensioni). Al contrario, determinate merci, ancorché abbiano caratteristiche simili, non possono essere considerate come un solo tipo di merci se classificate in voci o sottovoci diverse della nomenclatura doganale. L’inclusione merci classificabili in voci o sottovoci differenti nella medesima richiesta di ITV accrescerebbe il livello di complessità dell’analisi e comporterebbe un elevato rischio di errore nella valutazione delle informazioni fornite e nella loro determinazione della classificazione. 

La decisione ITV deve essere dichiarata alla dogana e può essere fatta valere solo dal suo titolare o dal rappresentante doganale che agisce in nome e per conto del titolare. Ciò significa che gli operatori sono giuridicamente tenuti a dichiarare le rispettive decisioni ITV e ad utilizzarle all’atto dell’importazione o dell’esportazione delle merci. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui venga nominato un rappresentante per le operazioni doganali. Infatti, quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto della decisione ITV occorre darne evidenza nella dichiarazione in dogana precisando il numero di riferimento della decisione ITV. 

D’altra parte, spetta all’operatore economico dichiarare correttamente le merci e, nel caso di nomina di rappresentanti doganali deve essere garantito che essi siano pienamente a conoscenza di tutte le decisioni ITV. Le decisioni ITV sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale hanno efficacia. Più in particolare, il periodo triennale di validità rileva per le decisioni ITV rilasciate dopo il 1 maggio 2016 (data di entrata in vigore del Codice doganale dell’Unione). Infatti, le decisioni ITV rilasciate durante la vigenza del Codice doganale comunitario (Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913 /92 del 12 ottobre 1992) avevano validità per un periodo di 6 anni e restano valide per tale periodo. 

Il vincolo derivante da tali decisioni riguarda la classificazione tariffaria e impegna (i) le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia e (ii) il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione. A tal proposito occorre altresì considerare che l’applicazione di una decisione ITV nel contesto di un particolare regime doganale, presuppone che il destinatario della decisione sia in grado di provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione. Ne deriva che la validità della decisione ITV non si estende al passato. 

Infatti, una decisione ITV può essere utilizzata solo per le merci per le quali l’importazione oppure l’esportazione o comunque le formalità doganali sono completate dopo la data di inizio della validità della decisione. Tuttavia, una decisione ITV che conferma la voce doganale utilizzata dall’operatore economico ma rilasciata dopo l’effettuazione di operazioni rilevanti può essere legittimamente essere fatta valere in giudizio e dovrebbe essere considerata dall’Ufficio se le merci oggetto delle operazioni presentano le medesime caratteristiche di quelle oggetto di ITV (cfr. Corte di Cassazione, sez. tributaria, 19 aprile 2019 n. 11052).  

Le ITV sono rese gratuitamente. Infatti, le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura. Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, ove siano necessarie analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente. Possono essere imposti oneri anche qualora il richiedente chieda alle Autorità doganali di tradurre della documentazione rilevante con la consapevolezza che in assenza di una specifica richiesta la documentazione non sarà tradotta d’ufficio e la domanda respinta a motivo di informazioni insufficienti.

CASI DI CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA 

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE (SEZIONE IV) 

Capitolo 21 – Preparazioni alimentari diverse 
Descrizione della merce  
Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93% da esteri etilici di acidi grassi e per il 7% da oligomeri e gliceridi parziali è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombro. Il processo di produzione comprende la raffinazione, l’idrolisi, l’etilesterificazione e il frazionamento. Durante l’idrolisi e l’etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi. Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica ed è confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg.   

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6, nonché della nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito, infatti, supera quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce. Gli esteri etilici degli acidi grassi, inoltre, non sono grassi e oli animali o vegetali. E’ altresì esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019). 
Capitolo 22 – Bevande, liquidi alcolici ed aceti 
Descrizione della merce  
Un prodotto è costituito da un liquido alcolico con un titolo alcolometrico volumico compreso tra il 4% e il 6% ed è ottenuto mescolando succo di mela fermentato con alcole etilico distillato, acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi, un agente di conservazione (E 202), caffeina e coloranti (E 102, E 124). L’aggiunta di alcole etilico distillato al succo di mela fermentato ne aumenta il titolo alcolometrico. Infatti, 62,05 litri di succo di mela fermentato a 18% vol. (11,17 litri di alcole) sono miscelati con 37,95 litri di alcole etilico distillato a 28,28% vol. (10,73 litri di alcole). La componente di alcole fermentato nel prodotto rappresenta il 51% e l’alcole distillato rappresenta il 49% del titolo alcolometrico totale. La miscela che ne risulta è poi diluita aggiungendo acqua gassata fino a ottenere una concentrazione di alcole compresa tra il 4% e il 6% vol. Sono inoltre aggiunti zucchero, acido citrico, un agente di conservazione (E 202), caffeina, coloranti (E 102, E 124) e aromi (ad esempio, mango, rum, frutto della passione o porto). L’odore e il gusto sono alcolici, acidi e dolci. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri ed è destinato al consumo umano, specificamente per la preparazione di cocktail.  

Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69 . Il prodotto è una bevanda alcolica che non ha conservato il carattere di un prodotto di cui alla voce 2206, poiché le sostanze aggiunte hanno comportato una perdita delle proprietà e delle  caratteristiche di un succo di mela fermentato. Il fatto che l’alcole distillato non superi, né in volume né in percentuale, il 49% dell’alcole presente nel prodotto, con il restante 51% risultante da un processo di fermentazione, non rappresenta un criterio di classificazione, in quanto non esiste una regola di maggioranza basata su percentuali che determini il carattere dei prodotti della voce 2206 . È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2206 poiché il prodotto presenta caratteristiche oggettive simili a quelle di una bevanda alcolica e non più quelle ottenute per fermentazione di un frutto o di una pianta specifici. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2208 90 69 come altra bevanda alcolica in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019) 
Capitolo 23 – Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 
Descrizione della merce  
Un estratto acquoso di colore marrone scuro è composto dal 40% di betaina, 40% di acqua, 2,2% di saccarosio e 3% di cenere, nonché altre sostanze organiche quali amminoacidi e acidi organici. Tale prodotto è ottenuto a partire da melassi di barbabietole da zucchero per filtrazione, purificazione cromatografica e successiva concentrazione della betaina. In tal modo il tenore di zucchero è ridotto dal 60% al 2% circa e il tenore di betaina è aumentato dal 5% al 40%. Il prodotto è utilizzato unicamente come alimento premiscelato per animali per facilitare la digestione ed è confezionato in contenitori da 1 000 kg o importato alla rinfusa.   

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 96. Il prodotto non può essere classificato alla voce 1703 come melassi, in quanto non contiene una quantità di zucchero rilevante. Il prodotto non può essere classificato alla voce 2303 come altri cascami della fabbricazione dello zucchero a causa della produzione intenzionale a partire da melassi e della destinazione ad alimento premiscelato. In conclusione, un alimento premiscelato che migliora la digestione degli animali è una preparazione del tipo utilizzato per l’alimentazione degli animali di cui alla voce 2309 e, quindi, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2309 90 96 come preparazione del tipo utilizzato per l’alimentazione degli animali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione, del 13 settembre 2018) 

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E CONNESSE (SEZIONE VI) 

Capitolo 33 – Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche 
Descrizione della merce  
Un prodotto in forma di pellet termoplastici è costituito da olio di lavanda, olio di menta piperita, citronellale, benzoato di sodio e un polimero (etilene vinilacetato – EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE). Tale prodotto è utilizzato come materia prima per l’incorporazione degli oli essenziali durante il processo di trasformazione della plastica e lo scopo è evitare che certi animali mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.  

Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90. La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali. Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 della Commissione, del 19 febbraio 2018). 
Capitolo 36 – Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 
Descrizione della merce  
Un prodotto è costituito da granuli porosi non agglomerati con una percentuale di nitrato di ammonio del 99,4 (azoto complessivo 34,5), polimero anionico del 0,28 e rivestimento per 0,08. La capacità di assorbimento degli oli propria dei granuli è superiore al 10% in peso. I granuli hanno una densità apparente di 0,72 g/cm3.   

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata dalla regola generale 1 e dal testo del codice NC 3602 00 00. L’aggiunta del polimero anionico serve a conferire al prodotto una minore densità e una maggiore capacità di assorbimento degli oli, due caratteristiche importanti per rendere i granuli porosi un materiale di base più adatto alla fabbricazione di esplosivi ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil, nitrato di ammonio e olio combustibile). Il trattamento superficiale dei granuli porosi mediante rivestimento serve a stabilizzare il nitrato di ammonio, evitando così l’assorbimento indesiderato di acqua che potrebbe compromettere o ridurre la capacità di assorbire olio combustibile, caratteristica fondamentale del prodotto. In base alle caratteristiche oggettive, il prodotto può pertanto essere considerato un esplosivo preparato rientrante nella voce 3602. La classificazione alla voce 3102 (Concimi minerali o chimici azotati) è esclusa in quanto il prodotto è specificamente preparato e formulato ai fini dell’uso come materiale di base per esplosivi. Né il polimero anionico né il rivestimento sono tecnicamente rilevanti ai fini dell’uso come concime. Non sono quindi soddisfatte le condizioni di cui alla nota 2 del capitolo 31. Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3602 00 00 tra gli “Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti” (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata). 
Capitolo 37 – Prodotti per la fotografia o per la cinematografia 
Descrizione della merce  
Un articolo è costituito da lastre di alluminio non impressionate (cosiddette «lastre termiche positive con sensibilità a diodi laser»), di forma rettangolare, la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm, rivestite su un lato con un’emulsione (contenente essenzialmente resina solubile in alcali, uno o più coloranti IR (infrarossi) (convertitori fototermici) e un soppressore di solubilità (colorante) sensibile ai diodi laser infrarossi con lunghezza d’onda di 830 nm. Tale articolo è progettato per l’utilizzo con attrezzature CTP (Computer-to-plate technology) per tiratura medio-grande. Per incrementare la durata di vita del prodotto finito, le lastre sono sottoposte a un cosiddetto processo di «cottura» per indurire l’immagine una volta sviluppata. 

Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata sulla base delle RGI 1 e 6, dalla nota 2 del capitolo 37 e dal testo dei codici NC 3701 e 3701 3000. Il prodotto possiede le caratteristiche obiettive di una lastra fotografica non impressionata rivestita di materiale fotosensibile. Di conseguenza, occorre considerare che la nota 2 del capitolo 37 definisce il termine «fotografico» come correlato al procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili. Le lastre fotografiche di cui al capitolo 37 hanno uno o più strati di qualsiasi emulsione sensibile alla luce o ad altre forme di radiazioni dotate di energia sufficiente per provocare la necessaria reazione nei materiali sensibili ai fotoni o fotosensibili, ossia la radiazione avente una lunghezza d’onda non superiore a 1 300 nm dello spettro elettromagnetico (compresi i raggi gamma, ultravioletti e quasi infrarossi) nonché la radiazione di particelle (o nucleare), sia per la riproduzione in monocromia o in policromia. La lunghezza d’onda della sensibilità alle radiazioni dello strato sensibilizzato di queste lastre (830 nm) rientra nell’intervallo delle lunghezze d’onda ammesse della voce 3701. Di conseguenza, deve essere esclusa la classificazione nel codice NC 8442 50 00 come lastre per la stampa, in quanto le lastre sensibilizzate della voce 3701 sono escluse dalla voce 8442. Le lastre devono essere, pertanto classificate nel codice NC 3701 30 00 come altre lastre fotografiche, la cui dimensione di qualsiasi lato è superiore a 255 mm. 
Capitolo 38 – Prodotti vari delle industrie chimiche 
Descrizione della merce  
Un prodotto è composto dal 94,4% di idrocarburi (principalmente paraffinici e naftenici) e 5,6% di acetato di n-butile ed è destinato a essere usato come solvente organico composto per sciogliere pitture, vernici e mastici. Il prodotto è presentato in barili da 210 litri, in container da 1 000 litri o sfuso.
  
Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3814 00 e 3814 00 90. Il prodotto non è classificabile alle voce 2710 che raggruppa i “Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili” in quanto i solventi e i diluenti organici composti sono nominati o inclusi nella voce 3814 (“Solventi e diluenti organici composti, non nominati nè compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici”). La voce 3814 è idonea a comprende i solventi e i diluenti organici composti che contengono più del 70% in peso di olio di petrolio ed più specifica del testo della voce 2710, in quanto riguarda non solo la composizione ma anche l’uso del prodotto (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 3814.00/3). Ne deriva che il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3814 00 90 come altro solvente organico composto (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/725 della Commissione del 26 maggio 2020).

CALZATURE E FIORI ARTIFICIALI ( SEZIONE XII) 

Capitolo 64 – Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 
Descrizione della merce   
Una calzatura (c.d. «scarpetta da danza») è composta da un pezzo unico di materia tessile cucito alla suola e al tallone ed è provvista di una fodera tessile. Tale calzatura copre il piede ma non il polpaccio avendo una tomaia aperta. Sulla suola sono, inoltre, cuciti due pezzi di cuoio, uno sotto l’avampiede e l’altro sotto il tallone. La parte anteriore della suola in materia tessile è arricciata per creare la forma arrotondata per le dita; mentre, la parte tessile della suola fra i due pezzi di cuoio è arricciata ed elasticizzata mediante un elastico cucito all’interno della calzatura, che serve a stringere la suola fra le dita e il tallone. La calzatura è munita di due pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile cuciti all’interno (sopra i pezzi di cuoio) lievemente più larghi del cuoio, ma più stretti della suola e restano a contatto del suolo durante l’uso della calzatura. L’apertura della calzatura può essere stretta mediante un laccio elastico e, al fine di fissare saldamente la calzatura al piede, al quartiere sono fissati due elastici. Quando la scarpetta da danza è calzata la parte che non copre i lati e il collo del piede a contatto con il suolo consiste in circa il 33% di cuoio e circa il 67% di materie tessili.  

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 99. Il capitolo 64 raggruppa le “Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti”, ma non comprende “le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI)” (cfr. nota 1, b) al capitolo 64). La scarpetta da danza non è esclusa da tale capitolo in virtù della nota 1 b) del medesimo capitolo in quanto ha parti della suola esterna cucite e la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita. Poiché il materiale della parte superiore costituisce anche parte della suola, quest’ultima può identificarsi nella parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede. Di conseguenza, il materiale costitutivo della suola esterna è, quindi, la materia tessile, in quanto possiede la maggior superficie esterna a contatto con il suolo quando la scarpetta da danza è calzata. Di conseguenza, l’articolo va classificato nel codice NC 6405 20 99 come “altre calzature con tomaie e suole esterne di materie tessili (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione, del 27 agosto 2018). 
Capitolo 67 – Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli 
Descrizione della merce
Un articolo consiste in una ghirlanda di abete artificiale (pino), avente una lunghezza approssimativa di 5 m, e in una catena di luci a LED con circa 60 lampadine, avvolta intorno alla ghirlanda. Sia la ghirlanda sia la catena di luci sono fatte di plastica. Tale catena di luci funziona con un’alimentazione a 230 V  

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata a norma delle RGI 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 10 00. La ghirlanda di abete artificiale potrebbe, peraltro, essere esposta a fini ornamentali o decorativi anche a luci spente. Ne consegue che la ghirlanda, somigliante a un prodotto naturale, è l’elemento che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale di articolo decorativo. Si può, quindi, escludere la classificazione dell’articolo nella sottovoce 9405 40 tra gli “altri apparecchi elettrici per l’illuminazione” e, in virtù della nota complementare 1 a) al capitolo 95 (“Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori”) anche nella sottovoce 9505 10. Tale nota complementare, infatti, consente di escludere gli articoli che sono utilizzati anche per finalità diverse dalle feste di Natale, come quelle di decorazione durante la stagione invernale. Di conseguenza, l’articolo deve essere classificato nel codice NC 6702 10 00 tra le foglie artificiali di materie plastiche (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della commissione del 3 aprile 2020).  
Capitolo 70 – Vetro e lavori di vetro 
Descrizione della merce  
Un articolo è costituito da una borraccia per l’acqua riutilizzabile in vetro borosilicato trasparente, munita di tappo a vite in acciaio inossidabile. Essa è dotata di un anello per il trasporto attaccato al tappo e di un manicotto in silicone antiscivolo amovibile per praticità d’uso ed ha un’altezza di circa 220 mm e un diametro di 60 mm. Il diametro del collo è di circa 30 mm ed una capacità di 0,6 l. Il tappo è dotato di una guarnizione interna in silicone che impedisce la fuoriuscita di acqua.  

Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00 . La classificazione nella voce 7010 come bottiglie, boccette ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio di vetro può escludersi in quanto l’articolo non è comunemente utilizzato con tali finalità nelle attività commerciali. Di conseguenza, l’articolo deve essere classificato nel codice NC 7013 99 00 come altri oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1812 della Commissione del 23 ottobre 2019). 

MACCHINE ED APPARECCHI, NONCHÉ PARTI ED ACCESSORI (SEZIONE XVI) 

Capitolo 84 – Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 
Descrizione della merce  
Un apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide (cosiddetta «stazione di manipolazione di liquidi») avente dimensioni approssimative di 540 × 680 × 930 mm e un peso di circa 128 kg è costituito da due dispositivi per l’accoglimento di micropiastre (piastra di origine e piastra di destinazione), due barre di deionizzazione e un trasduttore a ultrasuoni in un alloggiamento compatto con un controllo LED, un piccolo schermo e un pulsante di emergenza. L’apparecchio utilizza il metodo ADE (Acoustic Droplet Ejection), che impiega l’energia sonora (impulsi ultrasonici mirati) per spostare volumi bassissimi di goccioline di liquido, con un grado di precisione e di accuratezza elevatissimi, da una piastra di origine a una piastra di destinazione invertita. Il sistema trasferisce goccioline di 2,5 nanolitri per espulsione consentendo il trasferimento di un maggiore volume di liquido. Dalla piastra di origine sono espulse più goccioline fino a 500 volte al secondo. L’apparecchio è utilizzato nella preparazione di campioni nei laboratori per trasferire volumi specifici di reagenti da una micropiastra all’altra.   

Determinazione della classificazione  
La classificazione è determinata dalle RGI 1, 3 b) e 6 e dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97 . L’apparecchio è un prodotto composito ai sensi della regola generale 3 b) e deve essere classificato secondo l’elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Sebbene la misurazione e l’analisi siano necessarie per garantire un dosaggio preciso del volume di liquido, la funzione che conferisce all’apparecchio il suo carattere essenziale è il dosaggio esatto, mediante gli ultrasuoni, delle goccioline espulse. La classificazione alla voce 9026 come strumento o apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché la misurazione e l’analisi sono funzioni accessorie dell’apparecchio. Di conseguenza, l’apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019) 
Capitolo 85 – Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 
Descrizione della merce  
Un frontalino rettangolare di un’autoradio (denominato «pannello di controllo») è realizzato in plastica e contiene svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio. Tali pulsanti/interruttori recano iscrizioni eseguite mediante proiezione laser. L’articolo è presentato senza componenti elettrici o elettronici.  

Determinazione della classificazione 
La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6, nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92. L’articolo ha un ruolo diretto nell’uso dell’autoradio e si tratta di un componente essenziale per il funzionamento, in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni della radio e, di conseguenza, va considerato una parte della radio. La sua struttura e le sue modalità di funzionamento precludono qualsiasi altro utilizzo diverso dal costituire un componente di un’autoradio (Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, 15 febbraio 2007, C-183/06, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg). L’articolo va quindi classificato nella voce 8529 come “altra parte di apparecchi della voce 8527”, cioè degli apparecchi “Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria”. A livello di sottovoci può escludersi la classificazione nel codice 8529 90 49 in quanto l’articolo non costituisce un “mobile o cofanetto”. Trattandosi del frontalino di un’autoradio, quindi, l’articolo deve essere classificato nel codice NC 8529 90 92 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi riceventi per la radiodiffusione (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione del 29 aprile 2020). La camminata nordica è diversa dalla camminata ordinaria in quanto la parte superiore del corpo lavora per spingere il corpo in avanti con l’aiuto dei bastoncini e, di conseguenza, può essere considerata educazione fisica ai sensi della voce 9506 (“Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica”). I puntali presentano una forma e una progettazione caratteristiche con uno sistema specifico di attacco che li rende riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai bastoncini per la camminata nordica (articoli della voce 9506) ai sensi della nota 3 del capitolo 95 secondo cui “le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti (…), purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi”. La classificazione alla voce 6603 come parti di bastoni da passeggio (voce 6602) è pertanto esclusa in virtù della nota 1 c) del capitolo 66. Infatti, tale capitolo non comprende gli oggetti di cui al capitolo 95 (“Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori”). Di conseguenza, l’articolo deve essere classificato nel codice NC 9506 9190 come parte di oggetti e attrezzi per l’educazione fisica (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1404 della Commissione, del 6 settembre 2019) 

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