Gruppo Europeo di Interesse Economico

Il GEIE è uno strumento giuridico che consente ad imprese e liberi professionisti, appartenenti a Stati diversi della Comunità Europea, di realizzare svariate forme di cooperazione transnazionale basate su uno stesso modello contrattuale riconosciuto e tutelato dai diritti interni e dal diritto comunitario.

E’ un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici, distinto dai membri che lo compongono; è un ente giuridico indipendente con una struttura elastica e leggera che permette ai suoi membri, senza comprometterne l’indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme una parte delle attività economiche per agevolarne lo sviluppo ed incrementarne i risultati. 

La sua caratteristica principale è rappresentata dal fatto che esso non persegue profitti per sé stesso, ma tende solo “a promuovere o accrescere l’attività economica dei suoi membri, a migliorare o ad aumentare i risultati di questa attività” mediante una cooperazione circoscritta ad alcuni settori della produzione.

Le condizioni e le modalità di costituzione

La loro costituzione e la loro esistenza giuridica possono pertanto realizzarsi soltanto alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario. Nell’ ordinamento italiano l’istituto più affine al GEIE è indubbiamente il consorzio ed in particolare quello con attività esterna; in quanto deve essere costituito mediante un contratto che può intervenire tra società, enti giuridici di diritto pubblico e privato e da persone fisiche, purché svolgano un’attività economica ed abbiano, secondo la legislazione di uno Stato membro, la sede sociale o legale e l’amministrazione centrale in un Paese della Comunità.  

L’iscrizione può effettuarsi soltanto se è comprovata dalla pubblicazione del progetto di trasferimento della sede (art. 14, comma 1, Regolamento CEE n. 2137/85). A parte i suoi effetti costitutivi, il regime della iscrizione del GEIE corrisponde sostanzialmente a quello che vige per le società di persone regolari e per i consorzi con attività esterna (art. 3, D.Lgs. n. 240/91).

Composizione del gruppo

Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento CEE n. 2137/85, possono essere membri di un Gruppo soltanto:

  • Le società non ché gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato che abbiano la sede sociale o legale e l’amministrazione centrale nell’ambito della Comunità Europea;
  • Le persone fisiche che esercitano un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri servizi nella Comunità.

Un gruppo deve essere composto almeno:

  • Da due società o altri enti giuridici aventi l’amministrazione centrale in Stati membri diversi;
  • Da due persone fisiche che esercitano un’attività a titolo principale in Stati membri diversi;
  • Da una società o altro ente giuridico e da una persona fisica, di cui il primo abbia l’amministrazione centrale in uno Stato membro e la seconda eserciti la sua attività a titolo principale in uno Stato membro diverso. 

 

Gli organi del GEIE

Ai sensi dell’art. 16 del regolamento, l’organizzazione interna del Gruppo comprende:

  • Il collegio dei membri;
  • L’amministratore o gli amministratori;
  • Gli altri eventuali organi previsti dal contratto costitutivo (organi di controllo/tecnici/esecutivi).

Iscrizione e pubblicità

L’attività del GEIE è assoggettata dal legislatore comunitario ad un rigido regime pubblicitario in base alla rilevanza esterna che il Gruppo può assumere. L’Italia ha scelto, ai fini dell’iscrizione, al Registro delle imprese, ai fini della pubblicazione, la Gazzetta Ufficiale. Gli amministratori, nel termine di 30 giorni, devono chiedere l’iscrizione e il deposito degli atti nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede. 

Nel termine di 30 giorni dall’iscrizione o dal deposito nel Registro delle imprese, gli amministratori sono tenuti a richiedere la pubblicazione “integrale” nella Gazzetta Ufficiale degli elementi essenziali del contratto e delle relative modifiche. Entro tale termine devono essere trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, affinché possano essere pubblicati nella Gazzetta delle Comunità(G.U.C.E.).

Scritture contabili e bilancio

Il GEIE deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta. Gli amministratori del GEIE sono tenuti a redigere lo stato patrimoniale e il conto economico, a sottoporlo all’approvazione dei membri e a depositarlo presso il Registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Lo scioglimento e la liquidazione

Il Gruppo può essere sciolto per decisione dei membri che ne pronunciano lo scioglimento. Questa decisione deve essere presa all’unanimità, salvo che il contratto provveda diversamente. Il Gruppo deve essere sciolto per il decorso del termine fissato nel contratto del gruppo o per il raggiungimento e la realizzazione dell’oggetto del gruppo o l’impossibilità di conseguirlo.

Lo scioglimento del gruppo comporta la sua liquidazione, la quale è regolata dagli articoli 2275 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

 

Modalità di partecipazione dei GEIE ad appalti pubblici

Per consentire una migliore utilizzazione del GEIE da parte delle imprese, la Commissione ha adottato una Comunicazione sulla partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici e ai programmi finanziati con fondi pubblici.

  1. I primi due capitoli della Commissione ribadiscono le caratteristiche essenziali del GEIE, in particolare la sua flessibilità e la sua grande libertà contrattuale, e ne mettono in luce i vantaggi potenziali per la cooperazione transnazionale nel campo dei mercati pubblici e dei programmi finanziati con fondi pubblici. 
  2. Esso costituisce pertanto un elemento predominante della cooperazione europea, in particolare per le piccole e medie imprese interessate a partecipare a progetti di dimensione europea. Il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al GEIE un potere di contrattazione e di rappresentanza molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente.
  3. Il terzo capitolo chiarisce la posizione del GEIE nei confronti delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici. In particolare, viene sottolineato che il carattere ausiliario dell’attività del GEIE rispetto a quello dei suoi membri non costituisce in alcun modo un ostacolo alla partecipazione del GEIE ad appalti pubblici.
  4. Nel quarto capitolo si sottolinea le specificità proprie del GEIE che dovrebbero favorirlo nella partecipazione ai programmi finanziati con fondi pubblici nazionali o comunitari.
  5. L’ultimo capitolo affronta alcuni quesiti legati alla possibilità di accesso al credito da parte del GEIE.