Detrazione spese Marketing
Tutte quelle spese che vengono sostenute affinché il proprio sito Internet abbia maggiore visibilità sono deducibili al 100% durante l’esercizio in cui sono state sostenute, oppure possono essere ammortizzate nei successivi 5 anni. La richiesta deve essere fatta quando si fa la dichiarazione dei redditi e vengono sottratte dal proprio reddito imponibile; devono rispettare i requisiti di:
- competenza – le spese devono essere imputate all’esercizio in cui sono state sostenute (Se si riferiscono a prestazioni svolte fra due esercizi, in ognuno di questi esercizi dovrà essere imputata la relativa quota di spesa);
- certezza – è richiesta la documentazione delle spese;
- inerenza – ci deve essere correlazione fra le spese di pubblicità sostenute e i ricavi ottenuti.
Sono deducibili al 100% le seguenti spese di marketing:
- consulenza web marketing
- consulenza social media marketing
- influencer marketing
- content marketing
- community marketing
- formazione web marketing e social media marketing
- realizzazione loghi e siti web
L’IVA per le spese di marketing gode di una detrazione del 50%.
Nelle spese di marketing possono rientrare anche quelle pubblicitarie, tipiche delle imprese che operano offline.
Tutte le spese relative alle attività di marketing e pubblicità collegate ad un contratto chiaro, comprese quelle per le consulenze di web e social media marketing, sono deducibili al 100%.
SPESE DI RAPPRESENTANZA
L’AdE considera come tali tutte le iniziative utilizzate per mantenere e diffondere l’immagine aziendale e la reputazione del professionista, in particolare quando non esiste una chiara e netta correlazione con un ricavo materiale, certo o potenziale. In particolare, una spesa deve avere una caratteristica fondamentale per rientrare tra quelle di rappresentanza: la sua natura gratuita o la mancanza di un corrispettivo pagato dalla controparte per accedere ai servizi del professionista. Non sono interamente deducibili e non permettono la detraibilità dell’iva pagata sulla fattura.
Nello specifico, la Risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, considera rientranti nelle spese di rappresentanza: spese per viaggi turistici a scopo promozionale; spese per feste, per ricevimenti e banchetti, per inaugurazioni ed eventi e altre spese per la distribuzione gratuita di beni e servizi (gadget in fiere e convegni). Dall’entrata in vigore del Jobs Act autonomi tali spese sono deducibili non più al 75% ma al 100%, sia pur nel limite originario previsto dalla Normativa Fiscale, che è quello dell’1% del monte compensi annuo del professionista.