BANDO NUOVA IMPRESA 2025
Premesse, finalità e obiettivi
Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2025 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al Bando:
- le MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;
- lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto all’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda e fino al 31 dicembre 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l’attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l’abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all’esame di stato.
Sono esclusi i soggetti richiedenti che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:
− 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
− 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
− 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
− 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
− 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
Le associazioni tra professionisti ordinisti o tra lavoratori autonomi non sono ammissibili.
Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda:
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell’erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
- per le MPMI essere iscritte al Registro delle imprese, essere attive con sede legale e operativa in Lombardia, essere in regola con il pagamento del diritto camerale.
I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.
Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) come da tabella sottostante:
Investimento minimo | Intensità del contributo | Importo contributo massimo |
€ 3.000,00 | 50% delle spese ammissibili | € 10.000,00 |
L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00. L’agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all’importo di quest’ultime. Laddove le spese di parte corrente fossero superiori al 50% dell’investimento, queste saranno considerate non ammissibili per la parte eccedente il 50%. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.
Ogni impresa o lavoratore autonomo o professionista ordinista può presentare una sola richiesta di contributo su tutti gli sportelli del Bando Nuova Impresa, fatti salvi i casi in cui:
- a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;
- b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse. In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l’ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa. In caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese:
- che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- che abbiano medesimi amministratori o soci;
Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2024 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanziate entro il 31 dicembre 2025, fermo restando i tempi di presentazione della domanda.
Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese funzionali all’avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l’abilitazione professionale conseguente all’esame di stato, sostenute e pagate dopo la data di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo e in ogni caso per spese sostenute e quietanziate entro il 31 dicembre 2025, fermo restando i tempi di presentazione della domanda
La domanda di contributo comprensiva della rendicontazione può essere presentata entro il 15 gennaio 2026.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:
- acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:
- e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti:
- marketing e comunicazione;
- logistica;
- produzione;
- personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
- contrattualistica;
- contabilità e fiscalità;
- g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
- i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc)
- j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all’art.54 lettera a) del Regolamento (UE) n.2021/1060.
Spese non ammissibili
- spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate all’installazione di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi rendicontati nel presente bando; nota bene: la fattura relativa a questi lavori deve riportare a quale bene/attrezzatura/arredo il servizio si riferisce;
- spese di ristrutturazione, piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti ecc.;
- spese non ad uso esclusivo dell’attività dell’impresa e/o non strettamente riconducibili all’attività di impresa;
- beni usati;
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;
- Autoveicoli e veicoli in generale;
- Minuterie;
- Spese per merci o beni che l’impresa noleggia a terzi o rivende;
- tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili. A titolo esemplificativo: impianti (es. condizionamento, fotovoltaici, raffrescamento, elettrico ecc.). Gli impianti di sicurezza sono ammissibili solo se strettamente attinenti all’attività di impresa (es. gioiellerie) Serramenti, vetrine, porte blindate, pavimenti, sanitari, tende da sole, porte da interno.
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