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Bando per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali

Finalità

  1. La misura di Regione Lombardia “Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali” è attivata nell’ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” dell’Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” e Azione 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione”, finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione da
    parte delle imprese dell’Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”.
  2. La Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. 1187 del 23 ottobre 2023, ha approvato gli elementi essenziali della misura, volta ad agevolare e sostenere il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale UE, la capacità di innovazione, produzione e investimento delle imprese (in particolare PMI) tramite la realizzazione di Progetti di Filiera afferenti ad uno dei seguenti ambiti di intervento:
  • a) rafforzamento competitivo delle filiere e degli ecosistemi industriali;
  • b) costituzione e sviluppo di nuove filiere;
  • c) sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Filiera ed economia circolare;
  • d) innovazione, miglioramento tecnologico e digitalizzazione delle filiere.

Soggetti Beneficiari

  1. Possono presentare Domanda le Filiere intese come raggruppamenti di imprese legate insieme da un Accordo di Filiera (come da fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Gestore), composti da imprese Partner di qualsiasi dimensione.
  2. La Filiera deve essere composta da almeno 5 Partner di cui la maggioranza deve esser costituita da PMI. Inoltre, la composizione della Filiera deve rispettare i seguenti requisiti:
    a) può partecipare alla Filiera una sola Grande Impresa (non MidCap) esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;
    b) possono essere presenti al massimo n. 2 soggetti legati da rapporti di controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fermo restando che le Agevolazioni sono concesse nel rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione sugli aiuti di Stato;
    c) in caso di partecipazione nella Filiera di una o più MidCap per la realizzazione di attività di Innovazione dei processi e dell’organizzazione (di cui ai successivi art. B.1.c e B.2.a), la/le MidCap deve/devono collaborare effettivamente con i Partner PMI nello svolgimento di tali attività e le PMI devono sostenere almeno il 30% dei costi totali ammissibili imputabili alle attività di Innovazione dei processi e dell’organizzazione da svolgere nel Progetto di Filiera.
    d) ciascun Partner PMI deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
    e) ciascun Partner MidCap deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 300.000,00 (trecentomila/00) euro;
    f) ciascun Partner Grande Impresa deve presentare spese ammissibili di importo minimo pari ad almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
    Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione.
  3. I Partner devono essere, al momento della presentazione della Domanda, imprese in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese
    b) avere una o più Sedi operative, in Lombardia o costituirla/e entro e non oltre la data di stipula del Contratto di Finanziamento o nel caso della Grande Impresa entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione per l’erogazione del Contributo; la/le sede/i deve/devono essere rilevabile/i da visura camerale e presso tale/i sede/i deve/devono essere realizzate le attività del Progetto di Filiera e di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo articolo B.2.a. La/e Sede/i operativa/e, oggetto dell’intervento, di cui alla precedente lettera b), dichiarata in fase di presentazione della Domanda, potrà essere variata successivamente alla concessione dell’Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo D.3.
  4. Non sono ammissibili sostituzioni dei Partner della Filiera nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della Domanda e la concessione dell’Agevolazione.
  5. All’interno di ciascuna Filiera deve essere individuato tra i Partner un capofila, il quale è responsabile dell’attività di coordinamento amministrativo nei confronti di Regione Lombardia e del Soggetto gestore, e nello specifico deve provvedere a:
    • a) compilare la Domanda on line e inviarla per conto di tutta la Filiera;
    • b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
    • c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione al Gestore;
    • d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia ed il Gestore laddove richiesto nel presente bando;
    • e) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione della Filiera e/o sulla realizzazione del Progetto di Filiera;
    • f) fornire tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, previste dal presente bando, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa del Progetto di Filiera.

Il ruolo di capofila può essere assunto da qualsiasi Partner.

  1. Ciascun Partner provvede a:
    a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Partner capofila;
    b) favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Partner capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione.
    Ciascun Partner è, inoltre, responsabile della realizzazione delle attività del Progetto di Filiera di propria competenza che saranno dettagliate nell’Accordo di Filiera.
  2. Sono escluse dall’Agevolazione le imprese:
    a) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’articolo 7.1.c. del Regolamento (UE) n. 1058/2021, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti o secondari ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
    b) afferenti al codice primario Istat Ateco 20071 sezione A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 articolo 13 bis, sezione L (Attività immobiliari) e sezione K (Attività finanziarie ed assicurative);
    c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 dei Regolamenti de minimis o GBER, in caso di applicazione del rispettivo regime;
    d) in insolvenza ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;
    e) in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 comma 18 del Regolamento GBER, in caso di applicazione di tale regime;
    f) non in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
    g) non in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.
  3. Ciascun Partner di Progetto (identificato da un univoco codice fiscale) può partecipare ad un solo Progetto di Filiera, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.
  4. I Partner beneficiari (come definiti al successivo art. D.11) possono presentare domanda di partecipazione alla misura “Linea Competenze 21-27 per l’innovazione green e digitale delle imprese lombarde” di cui al bando approvato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 98/2023 del 10 luglio 2023 ex D.G.R. n. 7535/2022.
  5. Ciascun Partner può partecipare alla presentazione di più di una Domanda, purché per le precedenti Domande sia verificata una delle seguenti condizioni:
    a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale ai sensi dell’art. D.2.a del bando;
    b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare) ai sensi del successivo art. D.2.c.

Dotazione Finanziaria

  1. La dotazione finanziaria della misura è pari, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1187 del 23 ottobre 2023, a:
    a) euro 30 milioni (trentamilioni/00) a valere sull’Azione 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” del PR FESR Lombardia 2021-2027 comprensiva dei relativi costi di gestione;
    b) euro 4 milioni (quattromilioni/00) a valere sull’Azione 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” destinati esclusivamente alle attività di Sviluppo Sperimentale ai sensi del successivo art. B.2.a.
  2. La dotazione può essere aumentata, con apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
  3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria prevista per l’Azione 1.3.4. è consentita la presentazione di ulteriori Domande, che saranno collocate in lista di attesa, sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell’importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, verrà preclusa la presentazione di ulteriori Domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un apposito avviso sulla piattaforma Bandi e Servizi. L’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a valere sull’Azione 1.3.4. determina conseguentemente la sospensione dello sportello anche con riferimento alle attività finanziabili con le risorse a valere sull’Azione 1.1.1., salvo non si rendessero disponibili ulteriori risorse. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a valere sulla dotazione finanziaria o a seguito di stanziamenti aggiuntivi.

Caratteristiche dell’agevolazione

l presente bando è finanziato con risorse dell’Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia,
a valere su:
a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
b) Risorse statali per il 42%;
c) Risorse regionali per il 18%.

L’Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata nelle seguenti modalità:
a) per ciascuna PMI e MidCap:
i. fino al 60% delle spese ammissibili di propria competenza a titolo di Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
ii. fino al 10% delle spese ammissibili di propria competenza e nei limiti del regime di aiuto a titolo di Contributo;
b) per le Grandi Imprese, nel limite massimo del 25% delle spese ammissibili di propria competenza a titolo di Contributo e comunque di importo non superiore ad euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00).
Nel caso di cui alla precedente lett. a), non è consentito richiedere in Domanda solo la quota di Contributo senza richiedere la quota di Finanziamento.

Caratteristiche del Finanziamento per singolo Partner del Progetto di Filiera per PMI e MidCap

  1. Al singolo Partner richiedente (PMI o MidCap) viene concesso un Finanziamento, il cui ammontare massimo è pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). L’importo massimo del Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.. Per quanto riguarda le garanzie a supporto del Finanziamento:
    a) per i soggetti classificati da 1 a 7 secondo la metodologia di Credit Scoring non è richiesta alcuna garanzia;
    b) per i soggetti classificati da 1 a 3 secondo la metodologia Credit scoring per startup, il quadro cauzionale è determinato sulla base della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..
  2. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, incluso l’eventuale periodo di preammortamento ordinario previsto:
    • a) fino ad un massimo di 24 mesi per i progetti di Filiera che non prevedono attività di Sviluppo Sperimentale di cui al successivo art. B.2.a;
    • b) fino ad un massimo di 30 mesi per i Progetti di Filiera che prevedono attività di SviluppoSperimentale.

A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

  1. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari al 1,5%. Il tasso sarà verificato almeno annualmente sulla base delle variazioni del tasso IRS a 5 anni fissato alla data di approvazione della D.G.R. del 23 ottobre 2023 n. 1187, prevedendo che nel caso di variazioni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni da applicare alle Domande presentate successivamente alla data di modifica del tasso nominale. In ogni caso il tasso nominale annuo applicato al Finanziamento non potrà essere inferiore allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore,
    www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.
  2. È facoltà del Partner beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento secondo le modalità definite nel Contratto di Finanziamento. L’estinzione anticipata comporta comunque il mantenimento in capo al Partner Beneficiario di tutti gli obblighi previsti dal presente bando. Qualora, successivamente alla conclusione del Progetto di Filiera e all’erogazione del saldo dell’Agevolazione, il Finanziamento sia estinto anticipatamente, il presente bando non prevede la decadenza dal Contributo.

Caratteristiche del Contributo (PMI, MidCap e Grandi Imprese)

  1. Una volta determinato l’ESL del Finanziamento concedibile, per i Partner PMI o MidCap, la quota di Agevolazione sotto forma di Contributo è quantificata sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto applicato (tenendo in considerazione l’aiuto complessivo dato dalla sommatoria del valore del Contributo e dell’Equivalente Sovvenzione Lordo del Finanziamento) di cui al successivo art. B.1.c. comma 5 e nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili. Nel caso in cui il Contributo così determinato fosse inferiore al 10% delle spese ammissibili, questo non comporta comunque un aumento della percentuale del Finanziamento.
  2. L’erogazione del Contributo alle PMI o MidCap viene effettuata dal Soggetto gestore secondo le modalità descritte nel bando.
  3. Per le Grandi Imprese, il Contributo, nella misura massima del 25% dell’investimento ammissibile, è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili ed è concesso sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile dal relativo regime di aiuto applicato.
  4. L’erogazione del Contributo alle Grandi Imprese viene effettuata da Regione Lombardia secondo le modalità descritte nel bando.

Regime di aiuto

  1. Per le PMI l’Agevolazione viene concessa in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda e, laddove applicabile, della dimensione d’impresa, nel rispetto del:
    a) Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed in particolare nell’alveo degli artt. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), 29 (Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione) e 31 (Aiuti alla formazione) nonché nel rispetto dei principi imposti dagli artt. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento;
    b) qualora non fosse possibile l’inquadramento nel Regolamento GBER ovvero qualora l’applicazione dell’articolo 17 del GBER determini un importo inferiore dell’Agevolazione a titolo di Contributo ed il Partner ne faccia richiesta, Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).
  2. Per le MidCap, l’Agevolazione viene concessa nel rispetto del:
    a) Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. di cui alla lett. a) del precedente comma in funzione della tipologia di attività di Progetto di propria competenza presentata in Domanda esclusivamente con riferimento agli artt. 29 (Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione) e 31 (Aiuti alla formazione) del GBER. Qualora non fosse possibile l’inquadramento dell’aiuto nel Regolamento GBER, l’Agevolazione viene concessa nel rispetto del regime di aiuto de minimis di cui alla lett. b) del precedente comma.
    b) Regolamento de minimis di cui alla lett. b) del precedente comma per le attività di sviluppo aziendale.
  3. Per le Grandi Imprese, l’Agevolazione viene concessa nel rispetto del regime di aiuto di cui alla lett.
    a) del precedente comma 1 esclusivamente con riferimento all’art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) paragrafo 2 lettera c) del Regolamento GBER.
  4. L’intensità di aiuto massima, intesa come sommatoria del Contributo e dell’ESL del Finanziamento per le PMI e le MidCap o come Contributo per le Grandi Imprese, è pari alle percentuali indicate nella seguente tabella:
  1. Nei casi di applicazione del Regolamento GBER:
    a) le Agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all’art. 1 del predetto Regolamento; le Agevolazioni non sono comunque concesse alle attività connesse all’esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
    b) le Agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
    c) nei casi di applicazione dell’articolo 17, le spese ammissibili devono essere ricondotte ad attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile.
  2. Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/239, ossia del Regime de minimis:
    a) le Agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
    b) le Agevolazioni non sono concesse a imprese in insolvenza ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento de minimis, in caso di applicazione di tale regime;
    c) in applicazione dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all’articolo 3.2 del Regolamento medesimo, al Partner richiedente sarà proposta la riduzione dell’Agevolazione sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l’aiuto sotto forma di Contributo, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.
  3. In entrambi i casi, l’Agevolazione, composta dalla quota di Contributo e dall’ESL del Finanziamento, è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea); è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili. In attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell’articolo 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e
    fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.
  4. L’Agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

  1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Partner, ritenute pertinenti al Progetto di Filiera nel rispetto della regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.
  2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, purché funzionali al Progetto di Filiera suddivise per le categorie di intervento di cui al precedente art. B.2.a comma 2:
    • a) con riferimento agli interventi di sviluppo aziendale limitatamente ai Partner PMI (nell’ambito dell’art. 17.2 lett. a del Regolamento GBER) e ai Partner MidCap (nell’ambito del de minimis):
      1. acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione (specifici dell’attività caratteristica dell’impresa e non per impiantistica generale), attrezzature, hardware, anche finalizzati alla cattura, stoccaggio e riutilizzo della CO2;
      2. acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo qualora funzionali all’ampliamento della capacità produttiva e/o alla diversificazione della produzione e/o per un cambiamento sostanziale del processo di produzione, solo in combinazione con la voce di spesa di cui al precedente punto);
      3. acquisto di software e licenze d’uso software; solo per il regime de minimis sono ammissibili anche costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio.
      4. acquisizione di marchi e licenze di produzione;
      5. opere murarie e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni di cui alle precedenti voci di spesa punti 1) e 2) e nel limite del 20% di tali voci di spesa per ciascun Partner;
    • b) con riferimento agli interventi di Innovazione dei processi e di organizzazione limitatamente ai Partner PMI (nell’ambito dell’articolo 29.3 lett. b) e c) del Regolamento GBER) e ai Partner MidCap (nell’ambito dell’articolo 29.3 lett. b) e c) del Regolamento GBER solo se in partenariato con PMI che sostengono almeno il 30% dei costi ammissibili imputabili alle attività di innovazione dei processi e di organizzazione o Regime de minimis):
      1. i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività del Progetto di Filiera in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto di Filiera); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di Filiera con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
      2. i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato utilizzati esclusivamente per le attività del Progetto di Filiera;
    • c) limitatamente ai Partner PMI e MidCap con riferimento agli interventi di Alta Formazione (nell’ambito dell’articolo 31.3 lett. c) del Regolamento GBER) e attività di consulenza (nell’ambito dell’articolo 18 del Regolamento GBER per PMI e de minimis per MidCap), nel limite massimo del 50% della spesa complessiva del Progetto di Filiera e comunque in abbinamento alle attività di cui ai precedenti punti a) e b):
      1. costi dei servizi di consulenza per l’Alta Formazione connessa al Progetto di Filiera;
      2. costi di consulenza per la nascita, sviluppo e consolidamento delle Filiere (nel limite massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro) per Progetto di Filiera, non continuativi o periodici e che esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
    • d) con riferimento agli interventi o attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate allo sviluppo e/o consolidamento della Filiera ai sensi dell’art. 25 paragrafo 3 lettere a), b), d) ed e) del Regolamento GBER e limitatamente alle Grandi Imprese (non MidCap):
      1. le spese di personale direttamente impegnato nelle attività di Sviluppo Sperimentale nel limite del 35% delle spese ammissibili complessive sostenute per le attività di Sviluppo Sperimentale, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all’articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall’articolo 7 del Regolamento GBER – approvate con D.G.R. 23 ottobre 2023 n. 1162 che ha aggiornato i costi unitari di cui alla D.G.R. n° x/4664 del 23/12/2015 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario (pari a 36,42 euro); le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione delle attività di Sviluppo Sperimentale; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun addetto che viene rendicontato nel team di lavoro;
      2. i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di Sviluppo Sperimentale funzionali e correlate alla Filiera in base ai costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota delle strumentazioni ed attrezzature utilizzate quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata delle attività di Sviluppo Sperimentale); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per le attività di Sviluppo Sperimentale nell’ambito del Progetto di Filiera con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
      3. i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per le attività di ricerca funzionali e correlate alla filiera;
      4. altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di Sviluppo Sperimentale;
      5. spese generali supplementari (costi indiretti) rendicontate forfettariamente nella percentuale del 15% dei costi ammissibili per il personale di competenza del Partner Grande Impresa coinvolto nelle attività di Sviluppo Sperimentale (ex articolo 54 Reg. 2021/1060).
  3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
    • a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Partner beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Partner beneficiari sono assoggettati);
    • b) le spese, per essere ammissibili, devono essere Spese Effettivamente Sostenute (come definite al successivo art. D.11) a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda da parte della Filiera ed entro i termini prestabiliti;
    • c) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla/e Sede/i operativa/e in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di Filiera;
    • d) non sono ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della Domanda;
    • e) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, intendendo per “avvio dei lavori”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
  4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
    a) le spese per l’acquisto di rami di azienda;
    b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
    c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing diversi dal leasing finanziario e/o noleggio;
    d) le spese per l’acquisto di beni usati;
    e) le spese effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario, da società (anche Partner della stessa Filiera) con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Partner beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Partner beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese il Partner beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli;
    f) la fatturazione delle prestazioni tra Partner della stessa Filiera oltre il limite del 10% sulle spese del singolo Partner. La fatturazione tra Partner della stessa Filiera può avvenire solo se il Partner che emette fattura ha codice ATECO primario afferente alle sezioni C, G, H, P; in ogni caso non è ammissibile la fatturazione delle prestazioni fra Partner afferenti al codice Ateco primario diversi da C, G, H, P;
    g) le spese di personale interno ad eccezione di quanto previsto per le attività di Sviluppo Sperimentale sono in ogni caso esclusi i costi del personale interno relativi a contratti di tirocinio e stage);
    h) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
    i) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
    j) le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
    k) le spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera a) punti 1) e 2);
    l) ulteriori spese non espressamente indicate nell’elenco delle spese ammissibili;
  5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.
  6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lett. a) punto 1 e punto 2, lett. b) punto 6 e lett. d) punto 11 sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:
    • a) qualora sia prevista la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall’articolo193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
      • ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
    • b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell’Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
      • i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell’installatore nella categoria 3/bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
      • ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE.
    • Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all’articolo D.4 del presente bando.
  7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell’Allegato D.13.b al presente bando.

Quando si può richiedere il contributo del suddetto Bando?

AttivitàTempistiche
Presentazione della domandaApertura: ore 15.00 del 28 marzo 2024
Chiusura: sino ad esaurimento della
dotazione finanziaria, salvo proroga, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2027
Esito della valutazione delle
domande presentate
(provvedimento di
concessione o di
rigetto della
Domanda)
Entro massimo 120 giorni solari e
consecutivi dalla data di invio al protocollo
della Domanda al presente bando
Durata dei ProgettiI Progetti di Filiera ammessi
all’Agevolazione devono essere realizzati
e rendicontati entro:

– per i progetti di Filiera che NON
prevedono attività di Sviluppo
Sperimentale, massimo 18 mesi dalla
data di pubblicazione sul BURL del
decreto di concessione
dell’Agevolazione;

-per i progetti di Filiera che prevedono
attività di Sviluppo Sperimentale,
massimo 24 mesi dalla data di
pubblicazione sul BURL del decreto di
concessione dell’Agevolazione;
salvo proroga fino ad un massimo di 90
giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.
Trasmissione documentazione
per la stipula dei
Contratti
Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
sul BURL del provvedimento di
concessione
Stipula dei Contratti
di Finanziamento
Entro 30 giorni successivi alla
trasmissione della documentazione
completa per la stipula dei Contratti
Erogazione anticipo
Finanziamento (fino
a un massimo del
70%)
Successivamente alla stipula del Contratto
di Finanziamento
Presentazione della
rendicontazione
delle spese
I Progetti di Filiera ammessi
all’Agevolazione devono essere realizzati
e rendicontati entro:

– per i progetti di Filiera che NON
prevedono attività di Sviluppo
Sperimentale, massimo 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di
concessione dell’Agevolazione;

– per i progetti di Filiera che
prevedono attività di Sviluppo
Sperimentale, massimo 24 mesi dalla data
di pubblicazione sul BURL del decreto di
concessione dell’Agevolazione;
salvo proroga fino ad un massimo di 90
giorni naturali e consecutivi aggiuntivi.
Erogazione del saldo
dell’Agevolazione
Successiva alla verifica della
documentazione allegata alla richiesta di
erogazione.

SE DESIDERATE PARTECIPARE A QUESTO BANDO E/O RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATECI!