Incentivi ristrutturazione per locali commerciali

Bonus ristrutturazioni per manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia è anche per i negozi, destinatari del nuovissimo bonus 110% finalizzato al miglioramento della classe energetica e dunque del risparmio complessivo.

Ci sono differenze tra il Bonus ristrutturazione e il Bonus 110%, sia in relazione agli interventi ammessi all’agevolazione, sia alla procedura da seguire e sia alle scadenze da rispettare e cambia anche l’importo della detrazione.

Nel caso del bonus ristrutturazione l’agevolazione è pari al 50% ma con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro ammessa al beneficio. Nel caso della nuova facilitazione economica, la quota sale al 110% nel limite della capienza fiscale e non c’è solo la detrazione tra gli strumenti utilizzabili dal contribuente.

Il bonus può essere sfruttato anche con lo sconto diretto in fattura oppure con la cessione del credito a una banca o a un soggetto terzo, anche per interventi di efficientamento energetico e antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Bonus ristrutturazione negozio 2021

I principali interventi da effettuare nell’ambito del bonus ristrutturazione per i negozi:

  1. manutenzione straordinaria (installazione di ascensori e scale di sicurezza, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata, costruzione di scale interne), il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia.
  2. Lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
  3. Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, e alla realizzazione di ogni strumento che favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi di tecnologia più avanzata.

Incentivi per lavori di risparmio energetico (110%)

Affinché un negozio possa definirsi tale è indispensabile garantire l’areazione naturale da porte e finestre di una percentuale pari al 10% della superficie del locale. Ma anche almeno il 10% della superficie calpestabile illuminata naturalmente, locali accessori alti almeno 2,40 metri, almeno 12 metri quadrati di superficie e 2,50 metri di altezza.

In questo quadro è possibile accedere al bonus 110% per interventi di risparmio energetico. Purché sia assicurato:

  • almeno uno tra isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che riguardano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento;
  • interventi antisismici.

Il bonus 110%, introdotta dal decreto Rilancio. è valido per le spese sostenute dal primo luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Per accedere al beneficio fiscale è necessario risiedere in Italia.

Possono ottenere i benefici del Bonus Ristrutturazione i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (TUIR – Titolo I, capo I: Imposta reddito persone fisiche/disposizioni generali (altalex.com)), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Quindi, per gli immobili che ricadono in ambito privatistico.

Il Bonus non spetta solo ai proprietari degli immobili da ristrutturare, ma anche a chi ne sostiene le spese ed è titolare dei diritti di godimento:

  • i proprietari o nudi proprietari dell’immobile da ristrutturare;
  • i locatari o gli affittuari;
  • i titolari di un diritto di godimento;
  • i soci di cooperative;
  • gli imprenditori.

I bonus ristrutturazioni possono essere portati in detrazione dalle sole persone fisiche che pagano l’imposta sul reddito IRPEF. All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i professionisti e i lavoratori autonomi che lavorano a partita IVA e le microimprese (imprese individuali, società di persone: SS, SNC e SAS). Le aziende soggette a tassazione IRES, come le SRL, SRLS o le SPA, non possono accedere all’incentivo.

Le società di persone SS, SNC e SAS, così come gli imprenditori individuali, possono accedere al bonus ristrutturazione ma non sulle lavorazioni che riguardino i beni strumentali e i beni merce.

Per beni merce si intendono tutti quei “materiali” che vengono acquistati per essere rivenduti o per essere impiegati nei processi produttivi, come, ad esempio, le materie prime. Mentre, per beni strumentali si intendono quegli “oggetti” utilizzati come supporto all’attività stessa. Ad esempio, il capannone o i macchinari per la produzione del prodotto finito.

I lavori svolti sull’involucro dell’edificio in cui si svolge l’attività e sugli impianti a suo servizio, non rientrano tra le operazioni oggetto di detrazione, in quanto lo stabile è un bene strumentale.

Mentre, possono accedere agli incentivi i professionisti o i lavori autonomi soggetti a regime fiscale ordinario su beni privati. Viceversa, non ne hanno diritto i soggetti sottoposti al regime forfettario o dei minimi.

SISMA BONUS

L’accesso al Sisma bonus è permesso anche a:

  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

È possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).

ECOBONUS

Chi intende aumentare l’efficienza energetica di un immobile strumentale all’esercizio dell’attività potrà sfruttare l’Ecobonus al 65% o al 50% e accedere al beneficio. L’edificio su cui si interviene dovrà essere esistente e non costruito ex-novo.

Possono accedere all’agevolazione ecobonus, i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, siano essi:

  • persone fisiche;
  • società di persone: società semplice SS, società in nome collettivo SNC; società in accomandita semplice SAS;
  • società di capitali: società a responsabilità limitata semplificata SRLS, società per azioni SPA, società a responsabilità limitata SRL, società in accomandita per azioni SAPA.

A differenza del bonus ristrutturazione, le detrazioni possono interessare l’imposta sul reddito IRES.

È possibile intervenire sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno).

BONUS FACCIATE

Per quanto riguarda il bonus facciate, le società possono aderire al bonus.

In particolare, accedono:

  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Mentre, alle aziende non è concesso il Super-bonus al 110%.