FNC – Fondo Nuove Competenze ANPAL

ANPAL promuove e coordina programmi formativi destinati alle persone occupate e disoccupate, nel rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome. Vigila sui Fondi interprofessionali per la formazione continua e sui Fondi bilaterali. Promuove progetti speciali per la formazione dei giovani.

Fondi interprofessionali per la formazione continua

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono di aderirvi. Le azioni formative finanziate dai Fondi qualificano lavoratrici e lavoratori in sintonia con le strategie dell’impresa. I Fondi svolgono principalmente attività di gestione, attività propedeutiche e attività di realizzazione dei piani formativi.

Come sono finanziati

Lo 0,30% (dedotti i costi amministrativi) del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato dai datori di lavoro all’INPS (art. 25 della Legge n. 845/1978) è restituito al Fondo, a cui l’azienda ha aderito, per la formazione continua volta a qualificare e riqualificare il lavoratore, in sintonia con le strategie aziendali.

Come aderire

Le aziende aderiscono in maniera volontaria, tramite il flusso Uniemes.
L’adesione è revocabile. La mobilità tra Fondi è possibile, con alcune limitazioni (circolare Inps n. 107 del 1 ottobre 2009).
I datori di lavoro possono aderire ad un secondo Fondo, solo per la formazione dei propri dirigenti e scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo (art. 118, comma 1, della L. n. 388/2000).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è la scadenza di presentazione delle domande?

  • La presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it
  • Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso
  • Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Modalità

  • Bando ad esaurimento fondi;
  • È richiesto l’accordo collettivo sindacale per la riconversione parziale dell’orario di lavoro in orario di formazione;
  • È richiesta la presentazione di un progetto formativo specifico per categoria di lavoratore;
  • L’erogazione del contributo è fatta da Inps (70% ad approvazione del progetto e 30% a saldo a rendicontazione avvenuta);
  • I lavoratori non devono essere in Cassa integrazione al momento dell’erogazione della formazione (se in cassa integrazione, dovranno rientrare);
  • i contenuti degli accordi collettivi devono essere riportati e descritti:
    • le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
    • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra;
    • l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;
    • la previsione dei progetti formativi;
    • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
    • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
  • Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze;
  • Il progetto formativo deve prevedere la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:
    • individuazione delle competenze possedute dal lavoratore;
    • la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013;
    • lo svolgimento delle attività formative;
    • la durata;
    • il soggetto erogatore della formazione;
    • la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013;
  • Il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività formativa. Premesso ciò, il ricorso al training on the job è possibile purché:
    • le ore destinate al training on the job devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori, verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013
    • sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di questa ultimo.